richiamati articoli 16 e 19.
nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione
complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.