2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al
motore isolati: - due assi: 20 t; - tre assi: 33 t; - quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; b) complessi di veicoli: - quattro assi
veicoli isolati a due o più assi.
anteriormente oltre la sagoma del veicolo; d) isolati o costituenti autotreno, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio
carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se