Art. 159.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.
dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.
, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle
del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata