Art. 130.
prefetto ai sensi dell'art. 130.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i
provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 3, e 130.