Art. 116.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116, comma 13.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle
, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5.
documentazione necessaria e la trasmette al prefetto competente, che rilascia la patente a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116. Le modalità ed il
psichici descritti. Nel caso dell'art. 116, commi 5 e 8, la visita è effettuata dalla commissione di cui all'art. 119, comma 4.
, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente: a della categoria A, per la guida delle macchine agricole
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve
patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D