3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di
complessiva non superiore a 1,5 t, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle
2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, a nome di
complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.