5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
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autovetture in analoghi parcheggi della zona.
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2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al
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9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona
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veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
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e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno
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sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale urbana» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del
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intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico. 2) AREA PEDONALE URBANA: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo
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