Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
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siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie
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1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi
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2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
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4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e
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2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione
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conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell' art. 12.
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della pena principale. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere
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3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: - procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza
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