8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non
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prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
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titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o
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, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità
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locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei
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1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza
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2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: «, titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità
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1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali
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