2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce
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5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di
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, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
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quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
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4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria
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4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini
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, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.
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3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
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ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore
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abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici
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violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di
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ricevuta valida ai fini della circolazione ai sensi dell'art. 180 e comunque non oltre il termine stabilito in attuazione dell'art. 7, comma 3, della
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2. Il prefetto, appena ricevuta la patente ai sensi del comma 1, ne dispone, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C
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