1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa
diritto
2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, a nome di
diritto
che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche
diritto
non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
diritto
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del
diritto
dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli
diritto
visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
diritto
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di: a
diritto
), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od uguale a quella
diritto
non superi 7,5 t; 3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi
diritto