3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine
diritto
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale
diritto
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, prodotte in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo
diritto