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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34499
Stato 50 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Massa limite

diritto

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di

diritto

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la

diritto

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

diritto

eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose

diritto

1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa

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; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t

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4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

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2. La massa complessiva a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 6 t.

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6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa nel complesso.

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5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

diritto

1. I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

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5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche

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eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

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4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per

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1. È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

diritto

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo

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3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di

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4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale

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15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate

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anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti

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1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa

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4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un

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- Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di

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7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente

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massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

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massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

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4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e

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2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata

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7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non

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trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico

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3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa

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22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai

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2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57 , la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a

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5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a

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4. La massa complessiva a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma

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. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80

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2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di

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7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico

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2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci; la massa complessiva a pieno carico non può superare

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merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t e i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture.

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eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della

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, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché

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1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t è

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macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine

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abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al

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massa previsti dagli articoli 61 e 62.

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legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

diritto

assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se

diritto

motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg; c) veicoli non muniti di pneumatici; d) macchine agricole, macchine operatrici

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