Veicoli e conducenti delle Forze armate
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7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
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3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio: a) all'addestramento e all'accertamento dei requisiti necessari
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1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al
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9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni
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proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
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1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì
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militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
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10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi
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8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa
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2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non
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dei veicoli delle forze armate e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso
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, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con
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3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza: a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale
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