3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
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diversa segnalazione.
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3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello
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dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
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, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
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5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la
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percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
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così vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
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3. Chiunque guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, ovvero guida un
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2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino
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9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la
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10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa
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autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del
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7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la
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intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si
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canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
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piazza; e) sulle aree destinate ai veicoli per lo scarico delle merci nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli
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velocipedi. 40) RACCORDO CONCAVO: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale
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presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497
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