sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale urbana» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del
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architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164
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