4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
diritto
e simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
diritto
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54
diritto
o carrelli; e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti; f) veicoli a tenuta non stagna e
diritto
, macchine operatrici e carrelli: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d quadricicli: 80 km/h
diritto