2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie e ad osservarsi le
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3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del
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il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione
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