1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
diritto
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere
diritto
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può
diritto
sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
diritto
deve procedere sollevando la ruota anteriore.
diritto
che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
diritto
5. La validità della patente può essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a
diritto
fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere; d
diritto
eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento le misure massime stabilite dallo stesso articolo, con eccedenza anteriore e posteriore oppure soltanto
diritto
sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata; b) lo sbalzo posteriore del complesso
diritto