Art. 167.
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10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 10.
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7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente
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risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura
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di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.
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