Art. 152.
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2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152
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5. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
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accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 152.
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. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
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3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti
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6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e
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1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che
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dall'art. 152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
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1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi quelli a trazione animale, i velocipedi, i ciclomotori a
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1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le
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