Art. 150.
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, superiore a 50 kW/t, o che comunque sviluppino una velocità massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h.
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cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico; b) altri
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servizio nei centri abitati; d) le persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da
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7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
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6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliari a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo
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