Art. 110.
diritto
110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati.
diritto
generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi
diritto
, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che
diritto