3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i
4. Le scritture private non autenticate si considerano fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.
2. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto
, ovvero: a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese; b) di estratto
unmilioneduecentomila; chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie è punito con la
specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti