1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali
l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.
2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato
può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.