4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4.
attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati
l'imposta è determinata in base al valore globale netto di tutti i beni e diritti donati ed è ripartita tra i donatari in proporzione al valore delle
diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore