2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del
diritto
3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento
diritto
2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si tiene conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della
diritto
3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene
diritto
8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati
diritto
2. Nella commisurazione della pena pecuniaria per infedeltà della dichiarazione non si tiene conto della parte della maggiore imposta corrispondente
diritto
di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno
diritto