2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea
diritto
2. Se l'erede, il coerede o il legatario non è coniuge né parente in linea retta del defunto l'imposta determinata nei suoi confronti a norma del
diritto
7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore
diritto
3. Se il donatario non è coniuge né parente in linea retta del donante l'imposta è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote
diritto
retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'art
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linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo
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