3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto
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5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.
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rispettivi legati.
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degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore
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