(Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte)
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7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto dalla elezione della nuova giunta.
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2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
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3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad
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2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in
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suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
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3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34, lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del
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2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al consiglio comunale, di un pro-sindaco e di due consultori da parte dei cittadini
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2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a maggioranza qualificata, dei componenti del comitato regionale di controllo e per la
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5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali e
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essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) mancata elezione del sindaco, del presidente
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devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di
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