Aliquote
diritto
1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito e, nel caso di
diritto
1. L'imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico
diritto
1. L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale dei beni e dei diritti
diritto
comma 1 è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne b) della tariffa al valore dell'eredità, della quota
diritto
1. L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale netto dell'asse
diritto
2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali
diritto
3. Se il donatario non è coniuge né parente in linea retta del donante l'imposta è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote
diritto
; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.
diritto
4. Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un
diritto
documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi
diritto
1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili
diritto