Art. 48.
diritto
3. In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 48, comma 6, i soggetti indicati nel comma stesso e nel successivo comma 7, nonché i concedenti
diritto
2. Chi trasgredisce i divieti stabiliti nell'art. 48, commi da 2 a 4, o non adempie l'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con
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sicurezza o altri contenitori di cui all'art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di
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Art. 48.
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all'articolo 48.
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