sostituito dal seguente: «Art. 18. - Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo
regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta
febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: «L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni
consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata