1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum per il giorno delle elezioni dei rappresentanti
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sostituito dal seguente: «Art. 18. - Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo
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regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta
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febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: «L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni
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consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata
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