1. Nei casi previsti dagli articolo 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa
continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di
conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del