Invito a presentarsi
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene: a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice. Questi provvede alla loro citazione osservando le norme sulla citazione dei testimoni e, ove occorra
, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.
1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico
persona deve presentarsi; c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di
l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal pubblico ministero per le esigenze delle indagini e, salvo quanto previsto dagli articoli
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il
occhio, e, volta di qua, volta di là, non pensava altro che a tornare giovane e bella e andare a presentarsi al Re come cameriera. - Ai miei tempi
Pagina 175