Memorie e richieste delle parti
Memorie e richieste dei difensori
deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella
al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.
contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di
memorie entro cinque giorni dalla notificazione.
prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.
sequestrate e di presentare memorie.
cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.