2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non
legittimo impedimento.
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a
mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa
per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione
un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli
di comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e
mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse.
questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi