Estinzione delle misure
Dichiarazione di estinzione del reato
Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.
1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di
estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo 686 comma 3.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o
stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue
della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.
si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale; d) delle condanne in relazione alle quali è stata