1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la
ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.