2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
2. Il giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità delle indagini rende impossibile l'immediata emissione del decreto di citazione a
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero
complessità.
3. Quando devono compiersi atti di particolare complessità ovvero nei casi di oggettiva impassibilità di concludere le indagini entro il termine
di particolare complessità.
prorogato e a richiesta del pubblico ministero, nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito
amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone