Art. 580.
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro
dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685; b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale; c) per ogni