Art. 472.
hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.
1. Nei casi previsti dall'articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2