Art. 444.
5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
dell'articolo 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applicano le
1. II pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al giudizio abbreviato ovvero alla applicazione della pena a norma dell'articolo 444
pena a norma dell'articolo 444 ovvero domanda di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso
1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico
ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444; f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata
sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice
l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione; f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di