Art. 391.
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 391 e 422.
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali
applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.