Art. 310.
dell'articolo 310.
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per
della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La proroga è
1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del