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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

27039
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste

3.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo

Art. 3.

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso

4. Si applica la disposizione dell'articolo 500 comma 3.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.

4. Si osservano le disposizioni dell'articolo 407 comma 3.

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.

3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano il sequestro preventivo.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.

3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

3. E' comunque consentita l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili.

3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

3. Nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.

3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.

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