Art. 289.
determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289