Art. 275.
custodia cautelare, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata: a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle
ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso