Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
diritto
Effetti delle sentenze penali straniere
diritto
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro: a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una
diritto
Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
diritto
Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
diritto
1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il
diritto
Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
diritto
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di
diritto
Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
diritto
Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione
diritto
Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
diritto
Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
diritto
Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
diritto
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
diritto
7. Se più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il
diritto
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
diritto
1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane
diritto
2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
diritto
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
diritto
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
diritto
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
diritto
2. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena
diritto
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o
diritto
1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, dal pretore e dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura decide
diritto
degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere
diritto
2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate da
diritto
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
diritto
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in
diritto
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di
diritto
2. Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti
diritto
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative: a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'articolo 673; b) alle
diritto
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è
diritto
1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di
diritto
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da
diritto
penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: 1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli
diritto
sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero.
diritto
1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina
diritto
1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali
diritto
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna
diritto
1. Contro le sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di
diritto
personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo
diritto
) delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
diritto
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico
diritto
6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso
diritto
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 428, sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
diritto
1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione
diritto
provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in
diritto
proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza
diritto
provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448 comma 1, 561 e 563: 1
diritto